Articolo 4 del progetto di legge Scalfarotto-Zan:
« Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. »
(n.b. chi volesse leggere il testo completo del progetto di legge, con il confronto delle norme che sarebbero modificate, prima e dopo la modifica, può scaricare qui sotto un veloce dossier descrittivo)
Chi è favore dello Zan dice: non è vero che introduce lo psicoreato, l’articolo 4 tutela la libertà di pensare diversamente, state sereni e non ostacolate l’approvazione della legge.
Segue breve dimostrazione logico-giuridico-matematica del perché il valore di queste rassicurazioni è letteralmente nullo, proprio nel senso dell’insieme vuoto.
L’articolo 4 è ciò che in diritto penale si chiama una scriminante, ovvero una causa di esclusione del reato. Se la legge penale è la regola, la scriminante è l’eccezione; nell’insieme universo di tutte le condotte umanamente possibili, la legge penale individua un insieme “P” di condotte che sono vietate e sanzionate, ma la scriminante “discrimina” (n.b. sì, la legge discrimina, esistono anche discriminazioni giuste) e individua dentro “P” un sottoinsieme “S” di condotte in cui è presente una circostanza che giustifica la non punibilità.
Esempio:
P = { chi cagiona la morte di un uomo è punito, art. 575 c.p. }
S = { a meno che non abbia agito per legittima difesa, art. 52 c.p. }
Esempio:
P = { chi depone falsa testimonianza è punito, art. 372 c.p. }
S = { a meno che non abbia agito per salvare sé o un congiunto, art. 384 c.p. }
Usando i simboli della teoria degli insiemi per indicare che “S” è in “P”, ovvero “P” contiene “S”:
S ⊂ P
P ⊃ S

Il simbolo “⊂” nella teoria degli insiemi, simile al simbolo “<” in matematica (minore di), indica il sottoinsieme proprio: tutti gli elementi di “S” sono anche in “P” ma non viceversa. Esiste almeno un elemento di “P” che non è in “S” (esistono omicidi senza la scriminante della legittima difesa, esistono false testimonianze senza la scriminante dell’autodifesa, etc), ovvero la differenza tra “P” e “S” non è un insieme vuoto:
P – S ≠ ∅
Ora, applichiamo la teoria degli insiemi al progetto di legge Zan. L’art. 2 Zan modifica l’art. 604-bis c.p. e sanziona con la reclusione chi “commette o istiga a commettere” atti di “discriminazione” oppure “violenza” per motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere (concetti nebulosamente definiti dall’art. 1 Zan). Abbiamo perciò un insieme “P” di condotte penalmente punite. Incidentalmente si può osservare che i confini di questo insieme sono assai vaghi, perché non è chiaro cosa sia “discriminazione” o “violenza”, e questo già porta dei problemi di costituzionalità per conflitto con l’art. 25 Cost., ma comunque:
P = { commissione o istigazione a commettere “discriminazione” o “violenza”}
Ed ecco che soccorre l’art. 4 Zan con la sua scriminante
S = { libera espressione di convincimenti od opinioni, condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte }

Ma c’è un ma. Cioè un purché. Infatti l’art. 4 legifera non solo l’eccezione alla regola, ma anche l’eccezione all’eccezione alla regola, ovvero il sottoinsieme “S” contiene a sua volta un sottoinsieme “PP”:
PP = { purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti }

Ed ecco allora che, in questa versione processualpenalistica del gioco delle tre carte, l’eccezione disapplica la regola, ma l’eccezione all’eccezione disapplica l’eccezione, e dunque l’eccezione all’eccezione applica la regola. Chi commette o istiga a commettere discriminazione o violenza è punito; ma se la sua condotta è libera espressione del pluralismo etc, non è punito; a meno che la sua condotta non sia idonea a determinare concreto pericolo di atti discriminatori o violenti, nel qual caso è punito. Con i simboli della teoria degli insiemi:
PP ⊆ S ⊂ P
P ⊃ S ⊇ PP
Il simbolo “⊆” nella teoria degli insiemi, simile al simbolo “≤” in matematica (minore o uguale a), indica la possibilità del sottoinsieme improprio, ovvero quel sottoinsieme che contiene tutti gli elementi dell’insieme, ovvero “PP” = “S”.
Perché usare questo simbolo? Perché qui sta il barbatrucco dell’articolo 4 Zan. Infatti, se Tizio è condotto dinanzi al giudice naturale per una fattispecie compresa in “P” (ha commesso oppure istigato a commettere “discriminazione” o “violenza”), allora va da sé che ci troviamo già nella fattispecie compresa in “PP” (idoneità a determinare il concreto pericolo di “discriminazione” o “violenza”).
Infatti “PP” non dice “purché la condotta non abbia determinato il compimento di atti discriminatori o violenti”; questo lascerebbe ancora un margine di sicurezza, nel caso in cui la “libera espressione” di Tizio non avesse concretamente portato a “discriminazione” o “violenza” per chicchessia. Ma invece “PP” dice “idoneità a determinare un concreto pericolo”, laddove la parola “idoneità” è un termine che nel diritto penale ha un significato ben preciso, inerente alla disciplina del delitto tentato (art. 56 c.p.); un atto “idoneo” è un atto che “ha la capacità di provocare la produzione dell’evento dannoso o pericoloso”, anche ove l’evento poi non si sia effettivamente verificato.
E dunque, nella mancanza dei criteri per delineare i contorni dell’evento dannoso o pericoloso (perché “discriminazione” e “violenza” restano nella più assoluta vaghezza), qui l’apprezzamento della capacità produttiva è giocoforza lasciato al purissimo giudizio del giudice: intelligenti pauca. Non esiste alcun margine di sicurezza. Qualsiasi discorso intorno ai massimi sistemi, qualsiasi omelia, qualsiasi commento sui social o al bar, letteralmente qualsiasi sintagma può essere giudicato “idoneo” a provocare il “pericolo” di qualcosa etichettabile come “discriminazione” o “violenza”.
Insomma, la sanzione penale (“P”) esce dalla porta (“S”) e rientra dalla finestra (“PP”). Non esiste elemento in “S” che non sia ricomprendibile anche in “PP”, e dunque nella differenza tra “S” e “PP” non resta altro che l’insieme vuoto:
S – PP = ∅

La scriminante della legge contro le discriminazioni… che sorpresa… non discrimina. Dal punto di vista dell’ordinamento normativo, questo articolo 4 si poteva pure non metterlo proprio, e non sarebbe cambiato alcunché.
Arrivati a questo punto, allora, ci si potrebbe chiedere perché sia stato inserito l’articolo 4, e se non serve sul piano degli effetti giuridici, allora a cosa serve.
La risposta a questa domanda è ovvia.
A farci stare sereni.
Un articolo lungo, per una mente non più allenata come la mia anche complesso. Ottimo e grazie.
La cosa che è paradossale è che un povero cristiano (in senso buono) debba perdere tempo, fatica ed energie (e ti ringrazio di nuovo per quanto fai) per dimostrare “che le foglie sono verdi in estate”.
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